Titolo III

Art. 14

Termini procedimentali

In vigore dal 6 apr 2002
1. In sede di prima applicazione del presente regolamento e non oltre dodici mesi dall'entrata in vigore del medesimo, i termini di cui all', commi 3 e 4, sono rispettivamente stabiliti in sessanta e in duecentoquaranta giorni. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 10 gennaio 2002 Il Ministro: Moratti Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 1 marzo 2002 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1 Istruzione, università e ricerca, foglio n. 137
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Termini procedimentali (Art. 14 Regolamento recante riordino della disciplina delle scuole di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697, adottato in attuazione dell'articolo 17, comma 96, lettera a), della legge 15 maggio 1997, n. 127.) — Testo vigente | Portale Normativo