Titolo III
Art. 14
Termini procedimentali
In vigore dal 6 apr 2002
1. In sede di prima applicazione del presente regolamento e non oltre dodici mesi dall'entrata in vigore del medesimo, i termini di cui all', commi 3 e 4, sono rispettivamente stabiliti in sessanta e in duecentoquaranta giorni.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 10 gennaio 2002
Il Ministro: Moratti
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 1 marzo 2002
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1 Istruzione, università e
ricerca, foglio n. 137
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Prourn:nir:ministero.istruzione.universita.e.ricerca:decreto:2002-01-10;38#art-14