Art. 14 · Termini procedimentali
Titolo III

Art. 14

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Termini procedimentali

In vigore dal 6 apr 2002
1. In sede di prima applicazione del presente regolamento e non oltre dodici mesi dall'entrata in vigore del medesimo, i termini di cui all', commi 3 e 4, sono rispettivamente stabiliti in sessanta e in duecentoquaranta giorni. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 10 gennaio 2002 Il Ministro: Moratti Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 1 marzo 2002 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1 Istruzione, università e ricerca, foglio n. 137
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