Titolo III

Art. 11

Valutazione dei crediti formativi

In vigore dal 6 apr 2002
1. Su istanza degli interessati gli esami superati dagli studenti e da coloro che hanno conseguito il diploma secondo il previgente ordinamento presso le scuole riconosciute ai sensi della legge 11 ottobre 1986, n. 697, sono considerati dai competenti organi didattici crediti formativi ai fini del conseguimento dei titoli di cui all', comma 9.
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