Titolo I
Art. 5
Reiterazione dell'istanza
In vigore dal 6 apr 2002
1. I soggetti gestori delle scuole cui sia stato negato il riconoscimento possono produrre nuova istanza nella quale, in relazione al provvedimento di diniego, devono essere dedotti, a pena di inammissibilità, elementi nuovi, idoneamente motivati e documentati. Il provvedimento di inammissibilità è adottato dal direttore generale del Servizio previo parere obbligatorio della Commissione di cui all'.
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