Titolo I

Art. 5

Reiterazione dell'istanza

In vigore dal 6 apr 2002
1. I soggetti gestori delle scuole cui sia stato negato il riconoscimento possono produrre nuova istanza nella quale, in relazione al provvedimento di diniego, devono essere dedotti, a pena di inammissibilità, elementi nuovi, idoneamente motivati e documentati. Il provvedimento di inammissibilità è adottato dal direttore generale del Servizio previo parere obbligatorio della Commissione di cui all'.
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Reiterazione dell'istanza (Art. 5 Regolamento recante riordino della disciplina delle scuole di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697, adottato in attuazione dell'articolo 17, comma 96, lettera a), della legge 15 maggio 1997, n. 127.) — Testo vigente | Portale Normativo