Art. 5

Interpello

In vigore dal 13 dic 2001
1. Ai fini del comma 5 dell'articolo 127-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'interpello, corredato degli elementi necessari ai fini della disapplicazione della norma di cui al citato articolo 127-bis, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 è rivolto alla Agenzia delle entrate - Direzione centrale per la normativa e il contenzioso, per il tramite della Direzione regionale per le entrate competente per territorio. 2. La risposta è resa con atto espresso, entro centoventi giorni, ovvero per le imprese già operanti nei Paesi di cui al citato articolo 127-bis, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 entro centottanta giorni, decorrenti dalla data di consegna o di ricezione dell'istanza di interpello da parte dell'ufficio. Decorso il termine senza un atto espresso, la risposta si intende comunque resa positivamente nel senso della non applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 127-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al caso che forma oggetto dell'interpello. 3. Ai fini della risposta positiva rileva in particolare, nei riguardi del soggetto controllante autore dell'interpello, il fatto che l'impresa, la società o l'ente non residente svolge effettivamente un'attività commerciale, ai sensi dell'articolo 2195 del codice civile, come sua principale attività nello Stato o nel territorio con regime fiscale privilegiato nel quale ha sede, con una struttura organizzativa idonea allo svolgimento della citata attività oppure alla sua autonoma preparazione e conclusione, ovvero il fatto che i redditi conseguiti da tali soggetti sono prodotti in misura non inferiore al 75 per cento in altri Stati o territori diversi da quelli di cui all'articolo 127-bis, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed ivi sottoposti integralmente a tassazione ordinaria. Ai fini della medesima risposta positiva, nel caso di cui all', comma 1, ultimo periodo, del presente regolamento, rileva anche il fatto che i redditi della stabile organizzazione risultano sottoposti integralmente a tassazione ordinaria nello Stato o territorio in cui ha sede l'impresa, la società o l'ente partecipato. 4. Fermo quanto disposto dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, si applica il decreto del Ministro delle finanze 26 aprile 2001, n. 209, recante regolamento concernente l'esercizio dell'interpello e l'obbligo di risposta da parte dell'Amministrazione finanziaria.
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