Art. 1
Presupposti di applicazione delle disposizioni concernenti l'imputazione dei redditi di imprese estere partecipate
In vigore dal 13 dic 2001
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;
Visto in particolare l'articolo 127-bis, comma 8, del citato testo unico, introdotto dall', comma 1, lettera a), della legge 21 novembre 2000, n. 342, il quale prevede l'emanazione di disposizioni attuative con decreto del Ministro delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988;
Visto l', comma 2, della citata legge n. 342 del 2000, che prevede che con il predetto decreto sono altresì stabiliti modalità e termini per l'interpello da parte delle imprese già operanti nei Paesi con regime fiscale privilegiato;
Visti gli del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti l'istituzione del Ministero dell'economia e delle finanze ed il relativo trasferimento di funzioni già attribuite al Ministero delle finanze;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi all'adunanza del 22 ottobre 2001;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, inviata a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, con nota n. 3-13525 del 7 novembre 2001;
Adotta
il seguente regolamento:
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Presupposti di applicazione delle disposizioni concernenti l'imputazione dei redditi di imprese estere partecipate
1. I redditi conseguiti da imprese, società o enti, residenti o localizzati in Stati o territori con regime fiscale privilegiato, controllati, direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciarie o per interposta persona, da persone fisiche o da soggetti di cui agli , comma 1, lettere a), b) e c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche non titolari di reddito d'impresa, residenti in Italia, sono imputati ai soggetti partecipanti residenti, a norma dell'articolo 127-bis del citato testo unico delle imposte sui redditi e delle disposizioni del presente decreto. Se il soggetto controllato non residente opera in detti Stati o territori per il tramite di stabili organizzazioni, tali disposizioni si applicano con riferimento ai redditi ad esse riferibili.
2. Si considerano residenti o localizzati in Stati o territori con regime fiscale privilegiato, così come individuati dai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze emanati ai sensi dell'articolo 127-bis, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le imprese, le società o gli enti ammessi comunque a fruire di tale regime.
3. Ai fini della verifica della sussistenza del controllo di cui al comma 1, si applicano, anche nei confronti dei soggetti diversi dalle società commerciali, i criteri indicati nell'articolo 2359, primo e secondo comma, del codice civile e rileva la situazione esistente alla data di chiusura dell'esercizio o periodo di gestione del soggetto estero controllato. Ai medesimi fini, per le persone fisiche si tiene conto anche dei voti spettanti ai familiari di cui all', comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
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Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2001-11-21;429#art-1