Art. 2

Determinazione dei redditi

In vigore dal 13 dic 2001
1. Per la determinazione dei redditi di cui all' si applicano le disposizioni del titolo I, capo VI, concernenti la determinazione del reddito d'impresa, ad eccezione di quelle degli articoli 54, comma 4, e 67, comma 3, nonché le disposizioni del titolo IV, contenente disposizioni comuni, applicabili ai fini della determinazione del predetto reddito e quelle degli articoli 96, 96-bis, 103, 103-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Se risulta una perdita, questa è computata in diminuzione dei redditi dell'impresa, società o ente, ai sensi dell'articolo 102 del testo unico delle imposte sui redditi. 2. I valori risultanti dal bilancio relativo all'esercizio o periodo di gestione anteriore a quello da cui si applicano le disposizioni del presente regolamento sono riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi a condizione che siano conformi a quelli derivanti dall'applicazione dei criteri contabili adottati nei precedenti esercizi o ne venga attestata la congruità da uno o più soggetti che siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. Gli ammortamenti e i fondi per rischi ed oneri risultanti dal predetto bilancio si considerano dedotti anche se diversi da quelli ammessi dal testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero se eccedenti i limiti di deducibilità ivi previsti.
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