Art. 4
Dichiarazione e scritture contabili
In vigore dal 13 dic 2001
1. Il soggetto controllante residente deve dichiarare i redditi dell'impresa, società o ente non residente in apposito prospetto allegato alla propria dichiarazione dei redditi, agli effetti delle imposte sui redditi dovute dai partecipanti.
2. Ai fini dell'applicazione dell', il bilancio ovvero altro documento riepilogativo della contabilità di esercizio redatti secondo le norme dello Stato o territorio in cui risiede o è localizzata l'impresa, la società o l'ente non residente costituisce parte integrante del prospetto di cui al comma 1.
3. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano se il soggetto che esercita il controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 3), del codice civile o i soggetti da esso partecipati non possiedono partecipazioni agli utili.
4. Su richiesta dell'Amministrazione finanziaria, il soggetto controllante deve fornire, entro trenta giorni, idonea documentazione dei costi di acquisizione dei beni relativi all'attività esercitata nonché delle componenti reddituali rilevanti ai fini della determinazione dei redditi o delle perdite, compresi i compensi di cui all', comma 6.
5. In caso di controllo esercitato da un soggetto non titolare di reddito di impresa interamente tramite una società o un ente residente, le disposizioni del presente articolo si applicano a quest'ultimo soggetto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2001-11-21;429#art-4