Art. 5

Presentazione delle domande

In vigore dal 27 ott 2001
1. La domanda di concessione del contributo dovrà essere trasmessa al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Dipartimento delle politiche sociali e previdenziali - Direzione generale per il volontariato, l'associazionismo sociale e le politiche giovanili, via Veneto n. 56, 00187 Roma, unicamente tramite spedizione postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; la data di spedizione è comprovata dal timbro apposto dall'ufficio postale. 2. Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione: a) documentazione recante i dati identificativi dell'ente richiedente, completa del certificato di iscrizione presso il Registro del Volontariato competente per territorio o copia autentica della comunicazione all'anagrafe delle ONLUS di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460; b) copia dell'atto di acquisto e della fattura di vendita dell'autoambulanza o del bene strumentale per il quale si chiede la concessione del contributo; c) copia dell'atto di acquisto e di donazione del bene di cui alla lettera c) del comma 1 dell' del presente regolamento; d) dichiarazione resa dal rappresentante legale dell'ente circa l'utilizzo diretto ed esclusivo del bene oggetto del contributo per le attività di utilità sociale e circa le condizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'. 3. La disposizione di cui alla lettera d) del comma 2 del presente articolo non si applica ai beni di cui alla lettera c), comma 1, dell', acquistati da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) da donare a strutture sanitarie pubbliche.
Storico versioni

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