Art. 2

Soggetti destinatari

In vigore dal 27 ott 2001
1. Possono presentare la domanda per la concessione del contributo i seguenti soggetti: a) le associazioni di volontariato, costituite in forma di associazione o nelle forme previste dall' della legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritte nei registri di cui all' della medesima legge; b) le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) in possesso dei requisiti di cui all' del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte all'anagrafe unica delle ONLUS di cui all'articolo 11 del medesimo decreto legislativo.
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