Art. 3

Acquisti finanziabili

In vigore dal 21 nov 2001
1. Il contributo è concesso ai soggetti di cui all' del presente regolamento, per l'acquisto o per l'acquisizione mediante contratto di leasing, da parte dei medesimi di: a) autoambulanze; b) beni strumentali, ad esclusione dei beni immobili, utilizzati direttamente ed esclusivamente per attività di utilità sociale, che per le loro caratteristiche, non sono suscettibili di diverse utilizzazioni senza radicali trasformazioni; c) beni, acquistati da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), da donare a strutture sanitarie pubbliche. 2. Per un periodo di almeno tre anni dalla data del contratto di acquisto del bene o dalla data di sottoscrizione del contratto di leasing, il bene oggetto del contributo deve essere utilizzato direttamente ed esclusivamente dai diretti beneficiari del contributo e non può essere, per alcun motivo, utilizzato per attività diverse da quelle indicate all' del presente regolamento o ceduto a terzi. 3. La vendita del bene o la cessione del contratto di leasing possono essere effettuate, prima dei tre anni dalla data di acquisto, solo in favore di organizzazioni di volontariato o in favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS). 4. In tal caso il corrispettivo della vendita o della cessione non dovrà essere superiore alla differenza tra il valore di mercato del bene ceduto ed il contributo ricevuto per l'acquisto dello stesso. 5. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo non si applicano ai beni di cui alla lettera c) del comma 1 acquistati da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e donati a strutture sanitarie pubbliche.

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urn:nir:ministero.lavoro.e.politiche.sociali:decreto:2001-08-28;388#art-3

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