Art. 8
Erogazione del contributo
In vigore dal 27 ott 2001
1. Il contributo concesso viene erogato tramite bonifico bancario o postale, vaglia bancario o assegno circolare, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'accoglimento della domanda.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.lavoro.e.politiche.sociali:decreto:2001-08-28;388#art-8