Capo IV
Art. 28
Modalità di erogazione dei benefici per gli investimenti
In vigore dal 3 ago 2001
1. Il beneficiario può chiedere, dopo la stipula del contratto, l'erogazione delle somme concesse per la realizzazione degli investimenti sulla base di stati di avanzamento, mediante la presentazione della documentazione di spesa prevista dal contratto medesimo.
2. La dimostrazione della spesa effettuata è consentita per non più di due stati di avanzamento dei lavori, di cui il primo in misura non inferiore al trenta per cento e non superiore al sessanta per cento della spesa ammessa alle agevolazioni, sulla base di fatture anche non quietanzate e il secondo, a saldo, sulla base delle fatture quietanzate sia delle spese relative al primo stato di avanzamento, sia delle nuove spese effettuate.
3. L'erogazione delle somme avviene a seguito dell'esito positivo della verifica di cui all'.
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Prourn:nir:ministero.tesoro.bilancio.e.programmazione.economica:decreto:2001-05-28;295#art-28