Capo III
Art. 23
Benefici finanziari per la gestione
In vigore dal 3 ago 2001
1. Le agevolazioni di cui all', comma 1, lettera b), del decreto legislativo, sono concedibili, nei limiti di applicazione del de minimis, per il primo anno di attività.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.tesoro.bilancio.e.programmazione.economica:decreto:2001-05-28;295#art-23