Capo III

Art. 24

Modalità di erogazione dei contributi alle spese di gestione

In vigore dal 3 ago 2001
1. Il beneficiario può chiedere, successivamente alla stipula del contratto, un'anticipazione in misura non superiore al trenta per cento dell'importo dei contributi in conto gestione. L'anticipazione è erogata sulla base di idonea documentazione comprovante l'avvio della gestione. 2. L'erogazione a saldo del contributo ha luogo a seguito della presentazione da parte del beneficiario della documentazione giustificativa di spesa debitamente quietanzata e subordinatamente all'esito positivo della verifica di cui all'.
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