Capo IV
Art. 30
Modalità di erogazione dei contributi alle spese di gestione
In vigore dal 3 ago 2001
1. Il beneficiario può chiedere, dopo la stipula del contratto, un'anticipazione in misura non superiore al trenta per cento del totale dell'importo dei contributi in conto gestione. L'anticipazione è concessa su presentazione di idonea documentazione comprovante l'avvio dell'attività.
2. L'erogazione a saldo del contributo ha luogo a seguito della presentazione da parte del beneficiario della documentazione giustificativa di spesa debitamente quietanzata e subordinatamente all'esito positivo della verifica di cui all'.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.tesoro.bilancio.e.programmazione.economica:decreto:2001-05-28;295#art-30