Art. 5

Surrogazione

In vigore dal 2 mag 2001
1. Effettuato il pagamento il Ministero è surrogato nei diritti della banca o dell'intermediario ai sensi dell'articolo 1203 del codice civile e provvede, con criteri di economicità, al recupero nei confronti del debitore della somma pagata, degli interessi al saggio legale maturati dal giorno del pagamento fino al rimborso e delle spese sostenute per il recupero. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 9 marzo 2001 Il Ministro: Visco Visto, il Guardasigilli: Fassino Registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 2001 Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 237
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