Art. 3

Oggetto ed efficacia della garanzia statale

In vigore dal 2 mag 2001
1. La garanzia assiste il finanziamento concesso al genitore o al legale rappresentante dello studente per il pagamento delle rate di rimborso del finanziamento per l'acquisto delle dotazioni informatiche alle condizioni e con le modalità stabilite nell'accordo di cui all' e nell'atto contenente le linee guida per i rivenditori di materiale informatico dettate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'accordo medesimo. La garanzia opera anche in caso di restituzione delle somme incassate dalla banca o dall'intermediario, a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti effettuati dal mutuatario. 2. Le banche e gli intermediari trasmettono al Ministero con cadenza trimestrale, a partire dal primo trimestre dell'anno 2001, l'elenco dei nominativi dei soggetti ai quali è stato concesso il finanziamento di cui al comma 1. 3. L'efficacia della garanzia statale decorre, in via automatica e senza ulteriori formalità, dalla data di erogazione del finanziamento.
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