Art. 4

Richiesta di operatività della garanzia statale

In vigore dal 2 mag 2001
1. In caso di mancato pagamento di quattro rate del finanziamento ovvero nel caso in cui alla scadenza del piano di ammortamento del finanziamento risulti un numero di rate non pagate anche inferiori a quattro la banca o l'intermediario ha facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, inviando al debitore l'intimazione di pagamento delle rate insolute e del capitale residuo tramite raccomandata con avviso di ricevimento. 2. Trascorsi sessanta giorni dalla data di ricevimento dell'intimazione di cui al comma 1, senza che sia intervenuto l'adempimento di ogni ragione di credito, la banca o l'intermediario chiede al Ministero l'operatività della garanzia statale, indicando gli estremi del contratto di finanziamento, l'ammontare del credito vantato, la ragione sociale, il proprio indirizzo, le modalità di accreditamento della somma, il numero del codice fiscale o della partita I.V.A. ed allegando la seguente documentazione: a) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell' della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con la quale il genitore o il legale rappresentante dello studente, in tale qualità, ha dichiarato, all'atto della richiesta del finanziamento, l'inesistenza nei suoi confronti di procedure esecutive o concorsuali o comunque di atti formali di messa in mora; b) l'attestato di iscrizione dello studente al primo anno di una scuola media superiore, statale o parificata, per l'anno scolastico 2000-2001; c) la copia del buono d'ordine o di altra documentazione equivalente sottoscritta dal rivenditore e dal genitore o dal legale rappresentate dello studente; d) la copia dell'intimazione di pagamento del debito e dell'avviso di ricevimento della medesima da parte del debitore o in mancanza, copia della lettera raccomandata restituita dagli uffici postali per compiuta giacenza. 3. Entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, completa della documentazione di cui al comma 2, il Ministero, accertata la regolarità formale dell'operazione, provvede alla liquidazione in un'unica soluzione di quanto dovuto alla banca o all'intermediario. 4. La garanzia statale non opera nel caso in cui la banca o l'intermediario abbiano concesso i finanziamenti con procedure difformi da quelle previste dall'accordo o dall'atto di cui all', comma 1, ovvero non abbiano proceduto all'intimazione del pagamento di cui al comma 1, ovvero vengano accertate irregolarità nella documentazione trasmessa che la banca o l'intermediario avrebbero potuto rilevare usando la normale diligenza. 5. Nel caso in cui la banca o l'intermediario, successivamente all'operatività della garanzia, ricevano dal debitore il pagamento totale o parziale di quanto dovuto, provvederanno a riversare presso una delle tesorerie provinciali dello Stato in conto entrate del Ministero del tesoro capo X, capitolo 2368 entrate eventuali e diverse, le somme riscosse.
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