Art. 1
Istituzione del Fondo di garanzia
In vigore dal 2 mag 2001
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001) e, in particolare, l'articolo 103, comma 4, il quale prevedel'istituzione presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di un Fondo di garanzia, la cui dotazione è stabilita in lire 55 miliardi per l'anno 2001 ed in lire 125 miliardi nell'anno 2002, destinato alla copertura dei rischi sui crediti erogati dalle banche e dagli intermediari finanziari di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, che effettuino operazioni di credito al consumo in attuazione dell'accordo firmato in data 17 marzo 2000, tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Associazione bancaria italiana, relativo al programma denominato "P.C. per gli studenti" diretto alla diffusione delle tecnologie informatiche fra gli studenti del primo anno della scuola secondaria superiore e l'emanazione di un decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con il quale sono stabilite le modalità di istituzione e di funzionamento del Fondo medesimo;
Visto il predetto accordo, con il quale sono state stabilite le modalità di erogazione e di rimborso dei finanziamenti per l'acquisto da parte delle famiglie delle dotazioni informatiche, nonché di intervento dell'apposito Fondo di garanzia destinato alla copertura dei rischi sui finanziamenti medesimi;
Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 389, con la quale nel bilancio di previsione dello Stato per l'esercizio finanziario 2001, è stato istituito il capitolo 7726 denominato "Fondo di garanzia per la copertura dei rischi sui crediti al consumo erogati in relazione al programma P.C. studenti" con una dotazione di 55 miliardi di lire;
Vista la nota USG 5901/01 del 15 febbraio 2001, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha trasmesso l'elenco delle banche e degli intermediari che hanno aderito all'accordo, nonché le linee guida cui devono attenersi i rivenditori di materiale informatico che intendano aderire al suddetto programma;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 febbraio 2001;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge n. 400 del 1988, effettuata con nota 120/DGT/55612 del 5 marzo 2001;
Adotta
il seguente regolamento:
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Istituzione del Fondo di garanzia
1. È istituito presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, Dipartimento del tesoro il "Fondo di garanzia P.C. studenti", destinato alla copertura dei rischi derivanti dalle operazioni creditizie previste dall'articolo 103, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
2. Le disponibilità del Fondo di cui al comma 1, previste in lire 55 miliardi per l'anno 2001 e in lire 125 miliardi per l'anno 2002, affluiscono su un apposito conto corrente infruttifero acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato.
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Prourn:nir:ministero.tesoro.bilancio.e.programmazione.economica:decreto:2001-03-09;124#art-1