Art. 5

Standard minimi delle competenze per l'accesso e la valutazione dell'esito

In vigore dal 20 feb 2001
Standard minimi delle competenze per l'accesso e la valutazione dell'esito 1. Gli standard delle competenze indicano i requisiti minimi per l'accesso al percorso formativo dell'IFTS e il risultato minimo conseguibile in esito ad esso, specificato in termini di competenze verificabili e certificabili, che a sè stanti possono essere riconosciute come crediti formativi. 2. Gli standard minimi delle competenze di cui al comma 1, riferiti ai percorsi strutturati secondo quando indicato all', costituiscono i termini di confronto e la condizione per rilasciare la certificazione valida sul territorio nazionale. 3. La definizione degli standard minimi delle competenze, incluse le modalità di verifica, e la certificazione sono oggetto di concertazione istituzionale e di confronto con le parti sociali nell'ambito del Comitato nazionale di cui all'articolo 69, comma 2, della legge n. 144 del 1999. Essi sono adottati mediante gli accordi previsti dall', comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, su proposta del Ministro della pubblica istruzione formulata di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. 4. Lo standard di cui al comma 1 contiene: a) l'individuazione della figura professionale di riferimento e delle relative competenze di base, trasversali e tecnico-professionali; b) i requisiti richiesti per l'accesso; c) i criteri per l'eventuale equipollenza dei percorsi e dei titoli anche con riferimento al riconoscimento dei crediti di cui all', da parte delle università. 5. Al fine di assicurare flessibilità al sistema per il suo costante aggiornamento in relazione ai cambiamenti del mercato del lavoro, possono essere realizzati progetti pilota per la determinazione degli standard di cui al comma 1, i cui criteri generali, anche con riferimento alla certificazione dei percorsi ed alla sua spendibilità in ambito nazionale, sono definiti sulla base degli accordi di cui al comma 3.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.pubblica.istruzione:decreto:2000-10-31;436#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo