Art. 3

Modalità di accesso ai percorsi

In vigore dal 20 feb 2001
1. I giovani e gli adulti accedono ai percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore, con il possesso del diploma di istruzione secondaria superiore. L'accesso ai percorsi è consentito anche a coloro che non sono in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore, previo accreditamento delle competenze acquisite in precedenti percorsi di istruzione, formazione e lavoro successivi all'assolvimento dell'obbligo scolastico, tenendo conto, in particolare, della qualifica conseguita nell'assolvimento dell'obbligo formativo di cui all'articolo 68 della legge n. 144 del 1999. 2. Ai fini dell'accesso ai percorsi dell'IFTS l'accreditamento delle competenze consiste nella attestazione delle capacità acquisite, anche attraverso l'esperienza di lavoro e di vita, e del riconoscimento di eventuali crediti formativi per la determinazione della durata del percorso individuale. Le procedure di accreditamento delle competenze sono definite mediante gli accordi di cui all', comma 3. 3. I requisiti minimi richiesti per l'accesso ai corsi sono definiti nell'ambito degli standard di cui all' e possono essere integrati dal comitato tecnico di progetto, previsto dall', lettera i), in riferimento a contenuti professionali specifici connessi, al mercato del lavoro locale.
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