Art. 1
O g g e t t o
In vigore dal 20 feb 2001
IL MINISTRO
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA
RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144 ed, in particolare, l'articolo 69;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Vista la legge 21 dicembre 1978, n. 845;
Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508;
Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all' del citato decreto legislativo n. 281 del 1997, reso nella seduta del 4 aprile 2000;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, articolo 17, comma 3;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 maggio 2000;
Vista la comunicazione n. 8866\U\L L.B. 1675 del 26 maggio 2000 al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988;
Adotta n o
il seguente decreto:
.
O g g e t t o
1. Il sistema di istruzione e formazione tecnica superiore, di seguito denominato IFTS, istituito dall'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, è articolato in "percorsi" che hanno l'obiettivo di formare figure professionali a livello post-secondario, per rispondere alla domanda proveniente dal mondo del lavoro pubblico e privato, con particolare riguardo al sistema dei servizi, degli enti locali e dei settori produttivi interessati da innovazioni tecnologiche e dalla internazionalizzazione dei mercati secondo le priorità indicate dalla programmazione economica regionale.
2. I percorsi di cui al comma 1, sono finalizzati a far conseguire ai giovani ed agli adulti, occupati e non occupati, più specifiche conoscenze culturali ed una formazione tecnica e professionale approfondita e mirata.
3. Il sistema di istruzione e formazione tecnica superiore comprende modalità e misure che realizzano l'integrazione tra i sistemi formativi, il riconoscimento, la certificazione e la spendibilità dei crediti formativi acquisiti nell'ambito della formazione superiore, ivi compresa quella universitaria, nel rispetto dell'autonomia delle università.
4. Il presente decreto definisce, a norma del predetto articolo 69, comma 1, le condizioni di accesso ai percorsi dell'IFTS, i criteri per la definizione dei relativi standard, le modalità per l'integrazione tra i sistemi formativi, i criteri per il riconoscimento dei crediti e le modalità per la loro certificazione e utilizzazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.pubblica.istruzione:decreto:2000-10-31;436#art-1