Art. 9

Banca dati

In vigore dal 20 feb 2001
1. Presso l'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa è costituita, con l'assistenza tecnica dell'ISFOL e dell'ISTAT, la banca dati relativa al sistema di istruzione e formazione tecnica superiore sulla base dei criteri definiti dal Comitato nazionale previsto dell'articolo 69, comma 2, della legge n. 144 del 1999 e adottati sulla base degli accordi di cui all', comma 3, in modo da assicurare l'integrazione con i sistemi informativi delle regioni.
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