Art. 5
Modifiche del presente regolamento
In vigore dal 13 dic 2000
1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e successivamente almeno ogni tre anni, l'amministrazione dell'Istituto verifica la congruità delle categorie di documenti sottratti all'accesso individuate dagli articoli precedenti.
2. Le modifiche ritenute necessarie a seguito della verifica di cui al precedente comma vengono adottate con le medesime modalità e forme del presente regolamento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 5 ottobre 2000
Il Ministro: Veronesi Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 2000
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 208
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.sanita:decreto:2000-10-05;349#art-5