Art. 3

Categorie di documenti inaccessibili per la salvaguardia della riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese

In vigore dal 13 dic 2000
Categorie di documenti inaccessibili per la salvaguardia della riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese 1. Ai sensi dell'articolo 24, comma 2, lettera d), della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'articolo 8, comma 5, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, ed in relazione all'esigenza di salvaguardare la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese garantendo peraltro ai richiedenti la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i loro interessi giuridici, sono sottratti all'accesso: a) documenti riguardanti il trattamento economico individuale del personale in servizio e in quiescenza, qualora dallo stesso possano desumersi informazioni di carattere riservato; b) lo stato matricolare e i documenti riguardanti le situazioni private dell'impiegato; c) documenti riguardanti gli accertamenti medici e la salute delle persone; d) documenti in possesso dell'Istituto in relazione allo svolgimento di attività medico-sanitaria o di altra natura per la quale sia previsto dall'ordinamento il rispetto del segreto professionale; e) documenti attinenti studi e ricerche, per la salvaguardia del diritto alla invenzione; f) documenti prodotti o detenuti in relazione all'espletamento delle attività dell'Istituto da cui sia possibile ricostruire tecnologie e metodi costruttivi o metodi produttivi; g) documenti concernenti le attività di consulenza e assistenza e/o di ricerca in materia di sicurezza e salute commissionate da terzi; h) documenti relativi a gare per l'aggiudicazione di lavori, forniture di beni e servizi che possono pregiudicare la sfera di riservatezza dell'impresa in ordine ai propri interessi professionali, finanziari, industriali e commerciali.
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