Art. 4
Differimento
In vigore dal 13 dic 2000
1. Ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell'articolo 8, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, l'accesso ai seguenti documenti sarà così differito:
a) documenti attinenti ai lavori delle commissioni giudicatrici di concorso o di procedimenti di selezione del personale, nonché atti e documenti comunque oggetto di dette procedure fino al momento dell'adozione del formale provvedimento di approvazione degli atti, salvo che si tratti degli elaborati propri del titolare dell'interesse;
b) documenti attinenti alle posizioni singole degli interessati nell'ambito dei lavori delle commissioni di avanzamento fino alle conclusioni delle operazioni;
c) elenco delle ditte che hanno presentato offerta nel caso di pubblici incanti fino alla scadenza del termine della presentazione delle medesime;
d) elenco delle ditte che hanno fatto richiesta di invito o che hanno segnalato il loro interesse nei casi di licitazione privata, appalto concorso o di gara informale che precede la trattativa privata fino alla comunicazione finale da parte dell'Istituto dei candidati da invitare ovvero del soggetto individuato per l'affidamento a trattativa privata;
e) documentazione e offerta di ditte che partecipano all'affidamento di lavori e spese in economia fino all'assegnazione delle forniture alla ditta migliore offerente;
f) verbali delle commissioni di aggiudicazione delle gare fino al momento dell'atto di aggiudicazione;
g) documenti attinenti ad inchieste ispettive sommarie o formali fino alla formalizzazione dei provvedimenti relativi;
h) documenti attinenti all'attività istruttoria in pendenza di procedimenti penali, disciplinari e ricorsi amministrativi fino all'adozione del provvedimento conclusivo.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.sanita:decreto:2000-10-05;349#art-4