Art. 2
Categorie di documenti inaccessibili per la salvaguardia dell'ordine pubblico, la prevenzione e la repressione della criminalità.
In vigore dal 13 dic 2000
Categorie di documenti inaccessibili
per la salvaguardia dell'ordine pubblico,
la prevenzione e la repressione della criminalità.
1. Ai sensi dell'articolo 24, comma 2, lettera c), della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 8, comma 5, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, ed in relazione all'esigenza di salvaguardare l'ordine pubblico, la prevenzione e repressione della criminalità sono sottratti all'accesso i seguenti documenti:
a) documenti che consentono di acquisire la conoscenza di processi industriali nel cui ambito sono prodotti o usati materiali e/o attrezzature utilizzabili a fini di terrorismo.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.sanita:decreto:2000-10-05;349#art-2