Art. 7

Incompatibilità

In vigore dal 5 mag 2002
1. Il rettore, i responsabili di area ed i professori ordinari assumono il regime delle incompatibilità dei professori universitari ordinari. In ogni caso, non può essere svolta attività professionale nel settore fiscale e nelle materie afferenti alla vigilanza sul credito, sulle assicurazioni e sul mercato mobiliare, di cui all'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, ivi compresa la relativa attività processuale; dello svolgimento di altri incarichi del Rettore è informato il Ministro che ne valuta la compatibilità con le funzioni svolte; dello svolgimento di altri incarichi del Prorettore, dei Responsabili di area e dei professori incaricati non temporaneamente e collocati fuori ruolo, comando o aspettativa è informato il Rettore, che ne valuta la compatibilità con le funzioni svolte.

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urn:nir:ministero.finanze:decreto:2000-09-28;301#art-7

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Incompatibilità (Art. 7 Regolamento recante norme per il riordino della Scuola Centrale Tributaria.) — Testo vigente | Portale Normativo