Art. 8
Modalità di funzionamento e norme transitorie
In vigore dal 5 mag 2002
1. La dotazione finanziaria minima della Scuola è fissata annualmente, in sede di bilancio dello Stato, in misura adeguata ad attuare i compiti istituzionali. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, il Rettore, sentito il Consiglio direttivo, trasmette al Ministro il programma delle attività della Scuola per l'anno accademico, in attuazione e coerenza con le direttive del Ministro e in ragione del bilancio previsionale adottato.
2. Nel programma possono essere previste attività della Scuola, comunque rientranti nei propri fini istituzionali, da svolgersi con dotazione finanziaria ulteriore e diversa da quella minima prevista nel bilancio dello Stato, anche attraverso l'accesso a fondi nazionali, comunitari ed internazionali, con eventuale partecipazione a procedure concorsuali anche in partenariato con altri soggetti pubblici e privati.
3. Sono in ogni caso a carico del bilancio dello Stato gli oneri finanziari per le spese di funzionamento e di mantenimento della sede, per il personale non docente della Scuola e per il rettore e i professori collocati nelle posizioni di cui all', comma 4.
4. I professori stabili in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento continuano a svolgere le funzioni fino alla cessazione delle attività di insegnamento relative alla riqualificazione del personale di cui all', commi 205 e seguenti della legge 28 dicembre 1995, n. 549, indipendentemente dalla durata dell'incarico in atto e comunque non oltre il 15 marzo 2001.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.finanze:decreto:2000-09-28;301#art-8