Art. 4

Sede della Scuola

In vigore dal 5 mag 2002
1. La Scuola ha sede in Roma e non ha proprie articolazioni periferiche. Le attività della Scuola possono svolgersi presso sedi esterne, sia italiane che estere. A tali sedi può essere preposto personale con qualifica dirigenziale in servizio presso la Scuola, nell'ambito dell'ordinario contingente di personale dirigenziale assegnato alla Scuola secondo l'ordinamento vigente, con responsabilità gestionale ed organizzativa di ciascuna sede.

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urn:nir:ministero.finanze:decreto:2000-09-28;301#art-4

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Sede della Scuola (Art. 4 Regolamento recante norme per il riordino della Scuola Centrale Tributaria.) — Testo vigente | Portale Normativo