Art. 2
Organi e struttura didattico-scientifica della Scuola
In vigore dal 5 mag 2002
1. Sono organi della Scuola: il Rettore, il Direttore amministrativo ed il Consiglio direttivo. Il rettore, in qualità di vertice dell'istituzione, indirizza ed assicura lo svolgimento delle attività istituzionali e ne è responsabile sotto il profilo didattico-scientifico.
2. Il Rettore ha, nell'ambito delle proprie competenze, la legale rappresentanza della Scuola ed è nominato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
3. All'ufficio del Direttore amministrativo è preposto un dirigente il quale ha la responsabilità gestionale ed organizzativa della Scuola.
4. Il Direttore amministrativo è scelto, dal Ministro dell'economia e delle finanze, tra i dirigenti dello Stato assegnati alla Scuola o appartenenti al ruolo unico di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; è ordinatore primario di spesa.
5. Il Rettore nomina un Prorettore che lo sostituisce in caso di assenza od impedimento e svolge le funzioni delegategli dal Rettore.
6. Il Rettore ed il Prorettore sono coadiuvati da responsabili di area, ai quali sono attribuite aree omogenee di attività per il perseguimento degli obiettivi istituzionali della Scuola; i responsabili di area, in numero non superiore a quattro, sono nominati dal Rettore della Scuola, e sono tenuti ad attuarne le specifiche direttive, assicurando la qualità didattica e scientifica nei settori di competenza. Il Prorettore ed i Responsabili di area sono scelti fra i professori ordinari.
7. Il Consiglio direttivo è composto dal rettore che lo presiede, dal prorettore, dal direttore amministrativo e dai responsabili di area. Ha il compito di valutare, su iniziativa del rettore, le questioni di maggiore rilevanza, di coordinare le attività didattiche per le finalità di programmazione e di organizzare l'utilizzazione delle risorse comuni, comprese le modalità di attribuzione di incarichi istituzionali, di insegnamento e ricerca e di stabilire i relativi compensi ed indennità. Il Consiglio si riunisce di regola ogni tre mesi e comunque ogni qualvolta il Rettore ne ravvisi l'opportunità.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.finanze:decreto:2000-09-28;301#art-2