Capo VIII

Art. 41

In vigore dal 5 ago 2004
1. Ai sensi dell' della legge 15 gennaio 1991, n. 30, le regioni provvedono, entro sei mesi dalla emanazione del presente regolamento, all'eventuale adeguamento della propria normativa in materia.

Note all'articolo

  • La Corte Costituzionale, con sentenza 13 - 28 luglio 2004, n. 283 (in G.U. 1ª s.s. 04/08/2004, n. 30), "Dichiara che non spetta allo Stato disciplinare, con il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 19 luglio 2000, n. 403 recante «Approvazione del nuovo regolamento di esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n. 30, concernente disciplina della riproduzione animale», la materia della riproduzione animale nelle Province autonome di Trento e di Bolzano; Annulla, per quanto di ragione, il predetto decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 19 luglio 2000, n. 403".

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urn:nir:ministero.politiche.agricole.e.forestali:decreto:2000-07-19;403#art-41

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