Capo VI
Art. 36
Vigilanza
In vigore dal 5 ago 2004
1. La vigilanza sulla regolare applicazione della legge 15 gennaio 1991, n. 30 e del presente regolamento di esecuzione è affidata, secondo le rispettive competenze, al Ministero delle politiche agricole e forestali, al Ministero della sanità, alle regioni, alle aziende sanitarie locali competenti per territorio ed a chiunque spetti di farla osservare.
2. I titolari di allevamenti, di stazioni private e pubbliche di fecondazione, di stazioni di inseminazione artificiale, di centri di produzione dello sperma, di recapiti, di centri di produzione di embrioni e di gruppi di raccolta, devono:
a) consentire il libero accesso agli impianti e ai locali di allevamento al personale incaricato della vigilanza per l'effettuazione delle verifiche e dei controlli;
b) presentare tutti i documenti e fornire le informazioni richieste dall'autorità competente.
Note all'articolo
- La Corte Costituzionale, con sentenza 13 - 28 luglio 2004, n. 283 (in G.U. 1ª s.s. 04/08/2004, n. 30), "Dichiara che non spetta allo Stato disciplinare, con il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 19 luglio 2000, n. 403 recante «Approvazione del nuovo regolamento di esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n. 30, concernente disciplina della riproduzione animale», la materia della riproduzione animale nelle Province autonome di Trento e di Bolzano; Annulla, per quanto di ragione, il predetto decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 19 luglio 2000, n. 403".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.politiche.agricole.e.forestali:decreto:2000-07-19;403#art-36