Capo VIII

Art. 43

In vigore dal 5 ago 2004
1. Sono abrogate le norme regolamentari incompatibili con il presente regolamento e, in particolare, le disposizioni del decreto ministeriale 13 gennaio 1994, n. 172, e successive modifiche. Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare Roma, 19 luglio 2000 Il Ministro delle politiche agricole e forestali Pecoraro Scanio Il Ministro della sanità Veronesi Visto, il Guardasigilli: Fassino Registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 2000 Registro n. 2 Politiche agricole e forestali, foglio n. 190

Note all'articolo

  • La Corte Costituzionale, con sentenza 13 - 28 luglio 2004, n. 283 (in G.U. 1ª s.s. 04/08/2004, n. 30), "Dichiara che non spetta allo Stato disciplinare, con il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 19 luglio 2000, n. 403 recante «Approvazione del nuovo regolamento di esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n. 30, concernente disciplina della riproduzione animale», la materia della riproduzione animale nelle Province autonome di Trento e di Bolzano; Annulla, per quanto di ragione, il predetto decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 19 luglio 2000, n. 403".

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Pro

urn:nir:ministero.politiche.agricole.e.forestali:decreto:2000-07-19;403#art-43

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