Capo VI

Art. 37

Controlli di qualità

In vigore dal 5 ago 2004
1. I centri di produzione dello sperma provvedono ad effettuare analisi di qualità per ogni partita di materiale seminale prodotto, introdotto o importato, con riferimento, dopo scongelamento, almeno ai seguenti parametri: concentrazione totale, percentuale di motilità progressiva degli spermatozoi e numero di spermatozoi progressivamente mobili. Gli esiti di dette analisi sono mantenuti in appositi archivi per dieci anni. 2. I centri di produzione e i gruppi di raccolta di embrioni, limitatamente agli embrioni congelati ed immagazzinati, provvedono a riportare su apposito registro i seguenti dati: stadio di sviluppo dell'embrione, classe qualitativa, informazioni sulla curva di congelamento e sul metodo di scongelamento. 3. Le regioni e il Ministero delle politiche agricole e forestali provvedono, tramite l'Istituto sperimentale italiano "Lazzaro Spallanzani" alla effettuazione di analisi sulle partite di materiale seminale a qualsiasi titolo distribuito, al fine della verifica del rispetto dei requisiti di cui al comma 1. Detto Istituto opera sulla base di direttive tecniche emanate, con apposito provvedimento, dal Ministero delle politiche agricole e forestali, sentito il Ministero della sanità. 4. I centri di produzione dello sperma trasmettono settimanalmente all'Istituto sperimentale italiano "Lazzaro Spallanzani" l'elenco comprensivo del numero di dosi del materiale seminale congelato prodotto, introdotto o importato attraverso di essi, suddiviso per riproduttore e partita.

Note all'articolo

  • La Corte Costituzionale, con sentenza 13 - 28 luglio 2004, n. 283 (in G.U. 1ª s.s. 04/08/2004, n. 30), "Dichiara che non spetta allo Stato disciplinare, con il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 19 luglio 2000, n. 403 recante «Approvazione del nuovo regolamento di esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n. 30, concernente disciplina della riproduzione animale», la materia della riproduzione animale nelle Province autonome di Trento e di Bolzano; Annulla, per quanto di ragione, il predetto decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 19 luglio 2000, n. 403".

Le tue annotazioni

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urn:nir:ministero.politiche.agricole.e.forestali:decreto:2000-07-19;403#art-37

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