Capo V
Art. 34
Moduli e registri
In vigore dal 5 ago 2004
1. I moduli per la certificazione degli interventi fecondativi e degli impianti embrionali di cui all' devono essere conformi ai modelli tipo predisposti dal Ministero delle politiche agricole e forestali.
2. I registri di carico e scarico di cui all', comma 1, lettera l), all', comma 1, lettera b), all', comma 1, lettera d) e all', comma 1, lettera f), devono contenere le indicazioni minime stabilite dal Ministero delle politiche agricole e forestali.
3. I modelli per la certificazione degli interventi fecondativi e di impianto embrionale di cui all' sono addebitati al richiedente al prezzo stabilito periodicamente dalla regione che lo ha rilasciato, tenuto conto dei costi di stampa, predisposizione, distribuzione ed elaborazione.
4. L'allevatore della fattrice conserva l'apposita parte del modulo di registrazione dell'intervento fecondativo o di trasferimento di embrioni fino allo svezzamento o alla vendita del redo. I restanti moduli e registri devono essere conservati per i due anni successivi a quello di riferimento.
Note all'articolo
- La Corte Costituzionale, con sentenza 13 - 28 luglio 2004, n. 283 (in G.U. 1ª s.s. 04/08/2004, n. 30), "Dichiara che non spetta allo Stato disciplinare, con il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 19 luglio 2000, n. 403 recante «Approvazione del nuovo regolamento di esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n. 30, concernente disciplina della riproduzione animale», la materia della riproduzione animale nelle Province autonome di Trento e di Bolzano; Annulla, per quanto di ragione, il predetto decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 19 luglio 2000, n. 403".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.politiche.agricole.e.forestali:decreto:2000-07-19;403#art-34