Capo IV
Art. 32
Embrioni nell'allevamento
In vigore dal 5 ago 2004
1. L'allevatore può conservare, per l'utilizzazione nella propria azienda, embrioni prelevati nell'azienda medesima dai gruppi di raccolta di cui all' o acquistati presso un recapito.
2. Gli embrioni devono essere conservati in un locale separato da quelli che ospitano animali o prodotti zootecnici e devono essere accompagnati dal documento di cui all', comma 1, lettera f) e di cui all', comma 1, lettera f).
3. All'impianto embrionale deve comunque provvedere un veterinario ai sensi dell'.
4. L'allevatore può cedere ad altro allevatore embrioni prelevati dai propri animali e conservati nella propria azienda, purchè accompagnati dai documenti previsti all', lettera f).
Note all'articolo
- La Corte Costituzionale, con sentenza 13 - 28 luglio 2004, n. 283 (in G.U. 1ª s.s. 04/08/2004, n. 30), "Dichiara che non spetta allo Stato disciplinare, con il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 19 luglio 2000, n. 403 recante «Approvazione del nuovo regolamento di esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n. 30, concernente disciplina della riproduzione animale», la materia della riproduzione animale nelle Province autonome di Trento e di Bolzano; Annulla, per quanto di ragione, il predetto decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 19 luglio 2000, n. 403".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.politiche.agricole.e.forestali:decreto:2000-07-19;403#art-32