Capo III
Art. 20
Inseminazione artificiale per le razze autoctone e per i tipi etnici a limitata diffusione
In vigore dal 5 ago 2004
1. Le regioni, previa comunicazione al Ministero delle politiche agricole e forestali, possono autorizzare, su specifica richiesta dei centri di produzione dello sperma, la raccolta del materiale seminale di riproduttori maschi di razze autoctone e tipi etnici a limitata diffusione, iscritti nell'apposito registro anagrafico, direttamente nelle aziende che li ospitano. L'utilizzo dell'inseminazione artificiale è coordinato dall'Associazione italiana allevatori nel quadro dell'attività di recupero e potenziamento promossa per tali razze e tipi etnici dal Ministero delle politiche agricole e forestali o dalle regioni.
Note all'articolo
- La Corte Costituzionale, con sentenza 13 - 28 luglio 2004, n. 283 (in G.U. 1ª s.s. 04/08/2004, n. 30), "Dichiara che non spetta allo Stato disciplinare, con il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 19 luglio 2000, n. 403 recante «Approvazione del nuovo regolamento di esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n. 30, concernente disciplina della riproduzione animale», la materia della riproduzione animale nelle Province autonome di Trento e di Bolzano; Annulla, per quanto di ragione, il predetto decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 19 luglio 2000, n. 403".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.politiche.agricole.e.forestali:decreto:2000-07-19;403#art-20