Capo IV
Art. 25
Centri di produzione: autorizzazioni
In vigore dal 5 ago 2004
1. I centri di produzione di embrioni possono operare esclusivamente previa concessione di una autorizzazione rilasciata dalla regione competente per territorio. Le regioni prevedono le modalità di presentazione delle domande di autorizzazione, che devono comunque contenere:
a) nome, cognome, dati anagrafici, codice fiscale, partita I.V.A. e residenza del richiedente o denominazione, sede, partita I.V.A. e generalità complete del legale rappresentante se trattasi di persona giuridica;
b) nome e cognome, dati anagrafici, codice univoco nazionale ed indirizzo del veterinario responsabile della gestione sanitaria del centro;
c) indicazione delle specie trattate;
d) informazioni specifiche sull'organizzazione tecnica e commerciale;
e) modalità di certificazione degli embrioni prodotti;
f) ubicazione e descrizione dei fabbricati, degli impianti, locali ed attrezzature ed allegata pianta planimetrica.
Le regioni attribuiscono ad ogni centro di produzione un numero di codice univoco a livello nazionale.
2. Le regioni possono revocare l'autorizzazione qualora il centro di produzione si renda inadempiente agli obblighi previsti dall', oppure, vengano meno una o più condizioni prescritte per il rilascio dell'autorizzazione medesima. Le regioni comunicano al Ministero delle politiche agricole e forestali e al Ministero della sanità l'elenco dei centri di produzione autorizzati e di quelli revocati. Il Ministero delle politiche agricole e forestali annualmente provvede a divulgare l'elenco dei centri operanti, distinti per singola specie.
Note all'articolo
- La Corte Costituzionale, con sentenza 13 - 28 luglio 2004, n. 283 (in G.U. 1ª s.s. 04/08/2004, n. 30), "Dichiara che non spetta allo Stato disciplinare, con il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 19 luglio 2000, n. 403 recante «Approvazione del nuovo regolamento di esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n. 30, concernente disciplina della riproduzione animale», la materia della riproduzione animale nelle Province autonome di Trento e di Bolzano; Annulla, per quanto di ragione, il predetto decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 19 luglio 2000, n. 403".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.politiche.agricole.e.forestali:decreto:2000-07-19;403#art-25