Capo III

Art. 21

Pratica della inseminazione artificiale

In vigore dal 5 ago 2004
1. I veterinari e gli operatori pratici che intendono esercitare l'attività di inseminazione artificiale devono essere iscritti in appositi elenchi tenuti dalla competente regione, che attribuirà a ciascun iscritto uno specifico codice univoco identificativo. Le regioni prevedono le modalità per la presentazione delle domande di iscrizione che devono comunque contenere le seguenti indicazioni: a) ambito territoriale in cui si intende praticare l'inseminazione artificiale; b) impianti a cui si ricorre per la fornitura del materiale seminale; c) dichiarazione relativa allo svolgimento dell'attività nel proprio o altrui allevamento (per i soli operatori pratici); d) iscrizione all'albo professionale (per i veterinari). Gli operatori pratici di inseminazione artificiale devono allegare alla domanda medesima autocertificazione relativa al possesso dell'attestato di idoneità rilasciato ai sensi dell' della legge 11 marzo 1974, n. 74, nonché alla sottoscrizione di convenzioni con i centri di produzione, o con i recapiti a questi ultimi collegati. 2. La regione può sospendere o revocare l'iscrizione nei suddetti elenchi, previo parere di una apposita commissione regionale nella quale siano rappresentate anche le categorie interessate, qualora il veterinario o l'operatore pratico di inseminazione artificiale si renda inadempiente agli obblighi previsti dal presente regolamento. 3. I veterinari e gli operatori pratici di inseminazione artificiale hanno l'obbligo di: a) rifornirsi di materiale seminale esclusivamente presso i recapiti autorizzati; b) mantenere in buono stato di conservazione il materiale seminale; c) utilizzare esclusivamente materiale seminale di riproduttori approvati per l'inseminazione artificiale; d) certificare l'intervento di inseminazione artificiale, su appositi moduli forniti dalle regioni. L'obbligo di certificazione dell'intervento di inseminazione artificiale non sussiste per l'inseminazione artificiale suina effettuata con seme fresco o refrigerato. 4. Ciascuna dose di materiale seminale deve essere usata per una sola fattrice. È vietata la suddivisione delle singole dosi ed il conseguente utilizzo per più di una fecondazione.

Note all'articolo

  • La Corte Costituzionale, con sentenza 13 - 28 luglio 2004, n. 283 (in G.U. 1ª s.s. 04/08/2004, n. 30), "Dichiara che non spetta allo Stato disciplinare, con il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 19 luglio 2000, n. 403 recante «Approvazione del nuovo regolamento di esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n. 30, concernente disciplina della riproduzione animale», la materia della riproduzione animale nelle Province autonome di Trento e di Bolzano; Annulla, per quanto di ragione, il predetto decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 19 luglio 2000, n. 403".

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urn:nir:ministero.politiche.agricole.e.forestali:decreto:2000-07-19;403#art-21

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