Capo III

Art. 17

Impiego dell'inseminazione artificiale nell'ambito aziendale: suini

In vigore dal 5 ago 2004
Impiego dell'inseminazione artificiale nell'ambito aziendale: suini 1. Negli allevamenti suinicoli è consentito il prelievo e la preparazione di materiale seminale proveniente dai riproduttori maschi presenti in azienda per l'esclusiva inseminazione delle scrofe dell'azienda medesima. 2. Condizioni per l'impiego dell'inseminazione artificiale nell'ambito aziendale sono: a) che l'azienda disponga di locali ed attrezzature adeguati per il prelievo, la preparazione e la conservazione del materiale seminale, fresco o refrigerato; b) che i riproduttori maschi presenti nell'allevamento risultino idonei per la monta naturale; c) che siano rispettate le prescrizioni emanate dalle competenti aziende sanitarie locali in materia di profilassi e di polizia sanitaria; d) che l'azienda disponga di personale di cui all'. 3. L'azienda ha l'obbligo di comunicare tempestivamente alla regione competente lo svolgimento di detta attività. Le regioni, con riferimento alle dimensioni dell'allevamento, possono prevedere che la responsabilità sanitaria sia assicurata da un veterinario.

Note all'articolo

  • La Corte Costituzionale, con sentenza 13 - 28 luglio 2004, n. 283 (in G.U. 1ª s.s. 04/08/2004, n. 30), "Dichiara che non spetta allo Stato disciplinare, con il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 19 luglio 2000, n. 403 recante «Approvazione del nuovo regolamento di esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n. 30, concernente disciplina della riproduzione animale», la materia della riproduzione animale nelle Province autonome di Trento e di Bolzano; Annulla, per quanto di ragione, il predetto decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 19 luglio 2000, n. 403".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.politiche.agricole.e.forestali:decreto:2000-07-19;403#art-17

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