Art. 6
Riconoscimento di frantoi oleari
In vigore dal 18 ago 2000
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano, in coerenza con quanto disposto dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le funzioni ed i compiti relativi al riconoscimento dei frantoi oleari previsto nell'ambito del regime di aiuto alla produzione di olio d'oliva di cui agli , paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 136/66 del Consiglio del 22 settembre 1966 e successive modificazioni ed integrazioni ed all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2261/84 del Consiglio del 17 luglio 1984 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le regioni e le province autonome comunicano con tempestività al competente organismo pagatore ed all'Agecontrol nonché con elenco trimestrale al Ministero delle politiche agricole e forestali gli estremi dei provvedimenti di riconoscimento dei frantoi oleari o di ritiro del riconoscimento stesso.
3. Il Ministero delle politiche agricole e forestali provvede a consegnare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a ciascuna regione e provincia autonoma interessata gli atti concernenti i compiti e le funzioni di cui al comma 1 non ancora esauriti ovvero relativi a questioni o disposizioni di massima.
4. Restano in capo al Ministero delle politiche agricole e forestali le liti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 21 giugno 2000
Il Ministro: Pecoraro Scanio Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 20 luglio 2000
Registro n. 2 Politiche agricole e forestali, foglio n. 102
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.politiche.agricole.e.forestali:decreto:2000-06-21;217#art-6