Art. 5
Comunicazioni
In vigore dal 6 mar 2002
1. Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di comunicazione alla Commissione europea di cui all'articolo 11 della "decisione" comunitaria, il competente organismo pagatore comunica al Ministero delle politiche agricole e forestali:
a) entro il 10 luglio 2001, i quantitativi di olio equivalenti alle produzione stimata delle olive da tavola trasformate, nonché i coefficienti di trasformazione provvisori di cui all';
b) entro il 1o giugno 2002, i quantitativi di olio d'oliva equivalenti alla produzione effettiva delle olive da tavola trasformate, nonché i coefficienti di trasformazione definitivi di cui all'articolo 10 della "decisione" comunitaria.
Note all'articolo
- Il Decreto 22 novembre 2001, n. 486 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 del regolamento ministeriale 21 giugno 2000, n. 217, sono estese alla concessione dell'aiuto comunitario alla produzione di olive da tavola per le campagne di commercializzazione da 2001/2002 a 2003/2004, in attuazione della decisione 2001/658/CE della Commissione del 10 agosto 2001."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.politiche.agricole.e.forestali:decreto:2000-06-21;217#art-5