Art. 4
Erogazione dell'aiuto
In vigore dal 6 mar 2002
1. L'organismo pagatore provvede, anche in forma anticipata, alla erogazione dell'aiuto, determinato secondo i criteri di cui agli articoli 9 e 10 della "decisione" comunitaria e tenuto conto delle risultanze dei controlli svolti dalla competente regione o provincia autonoma.
2. I coefficienti di trasformazione di cui ai richiamati articoli 9 e 10 sono determinati dall'organismo pagatore.
Note all'articolo
- Il Decreto 22 novembre 2001, n. 486 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 del regolamento ministeriale 21 giugno 2000, n. 217, sono estese alla concessione dell'aiuto comunitario alla produzione di olive da tavola per le campagne di commercializzazione da 2001/2002 a 2003/2004, in attuazione della decisione 2001/658/CE della Commissione del 10 agosto 2001."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.politiche.agricole.e.forestali:decreto:2000-06-21;217#art-4