Art. 3

Denuncia di coltivazione e domanda di aiuto

In vigore dal 6 mar 2002
1. La denuncia di coltivazione e la domanda di aiuto, di cui rispettivamente agli della "decisione" comunitaria, sono presentate all'organismo pagatore direttamente o per il tramite delle organizzazioni di olivicoltori riconosciute nell'ambito del regime dell'aiuto comunitario alla produzione dell'olio di oliva.

Note all'articolo

  • Il Decreto 22 novembre 2001, n. 486 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 del regolamento ministeriale 21 giugno 2000, n. 217, sono estese alla concessione dell'aiuto comunitario alla produzione di olive da tavola per le campagne di commercializzazione da 2001/2002 a 2003/2004, in attuazione della decisione 2001/658/CE della Commissione del 10 agosto 2001."

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.politiche.agricole.e.forestali:decreto:2000-06-21;217#art-3

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