Art. 2
Individuazione delle società di gestione accentrata
In vigore dal 21 giu 2000
1. La società di gestione accentrata dei titoli di Stato viene individuata tra quelle autorizzate ai sensi dell'articolo 80, comma 9, del testo unico oppure che svolgono, in via prevalente o esclusiva, servizi di gestione accentrata di strumenti finanziari, purchè siano assoggettabili alla normativa sulla vigilanza prevista dall'articolo 82 del testo unico.
2. Le società di gestione accentrata che intendono svolgere l'attività di gestione accentrata dei titoli di Stato e che rispondono ai criteri di cui al comma 3 del presente articolo e ai requisiti previsti dall'articolo 80, commi 4 e 6, del testo unico, inoltrano domanda al Ministero.
3. Il Ministero individua la società di gestione accentrata dei titoli di Stato sulla base dei seguenti criteri, che dovranno risultare dallo statuto, dal regolamento dei servizi o da idonea documentazione:
a) grado di patrimonializzazione, che comprenda un capitale non inferiore a quindici milioni di euro;
b) struttura organizzativa, con particolare riferimento alle condizioni e modalità di svolgimento delle attività di gestione accentrata, alla qualità e tipologia dei servizi offerti ed al grado di trasparenza dei sistemi;
c) operatività con altre società di gestione accentrata;
d) svolgimento di attività connesse e strumentali;
e) eventuali costi del servizio per l'emittente e oneri per i partecipanti al sistema, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 81, comma 3, del testo unico;
f) intermediari ammessi al sistema;
g) impegno ad osservare, nelle ipotesi di cui all'articolo 85, comma 1, del testo unico, le disposizioni previste dallo stesso articolo e dai successivi articoli 86, 87 e 88.
4. Il Ministero comunica l'esito del procedimento aperto con la domanda di cui al comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento di tale domanda. Il predetto termine è sospeso ove il Ministero richieda ulteriori informazioni, e, dalla data di ricezione delle stesse, decorre un nuovo termine di trenta giorni.
5. Successivamente all'individuazione della società di gestione accentrata dei titoli di Stato, il Ministero può valutare nuove domande per l'affidamento dell'attività di gestione accentrata. Il Ministero può affidare a più società la gestione accentrata dei titoli di Stato.
Storico versioni
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