Art. 4

Rapporti tra Ministero e società di gestione accentrata

In vigore dal 21 giu 2000
1. Il rapporto tra Ministero e società di gestione accentrata dei titoli di Stato è regolato da una convenzione che in ogni caso deve prevedere: a) le modalità di verifica dei saldi dei conti di cui al successivo ; b) la durata e le modalità di rinnovo; c) le cause, le modalità e i termini di recesso; d) le modalità di svolgimento degli adempimenti di cui al comma 2 del presente articolo; e) le modalità e i termini di invio, anche alla Banca d'Italia, delle informazioni relative alle movimentazioni giornaliere delle consistenze dei titoli di Stato accentrati; f) le modalità e i termini di invio, anche alla Banca d'Italia, delle informazioni relative ai pagamenti da effettuare per i valori in scadenza; g) le modalità e i termini di informazione al pubblico dei valori nominali dei titoli di Stato oggetto di coupon stripping; h) le modalità per la cancellazione dei titoli oggetto di riacquisto a valere sulle disponibilità del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato e i termini di informazione al pubblico delle suddette operazioni. 2. A decorrere dal termine previsto dall', comma 4, gli adempimenti svolti dalla Banca d'Italia come gestore accentrato dei titoli di Stato sono eseguiti dalla società di gestione accentrata dei titoli di Stato. 3. La Banca d'Italia continua a svolgere il servizio di tesoreria relativo ai titoli di Stato in base alla normativa vigente.
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