Art. 1

Definizioni

In vigore dal 21 giu 2000
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e, in particolare, l'articolo 90, il quale prevede, fra l'altro, che il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica disciplini con regolamento la gestione accentrata dei titoli di Stato, indicando i criteri per il suo svolgimento e il soggetto responsabile; Visti inoltre gli , comma 2; 80, 81, commi 2 e 3; 82, 84, comma 1; 85, 86, 87 e 88 del citato decreto legislativo n. 58 del 1998 nonché i relativi provvedimenti di attuazione; Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale ed in particolare gli articoli 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 38 e 39, nonché i relativi provvedimenti di attuazione; Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80; Visto il decreto ministeriale del 15 luglio 1998 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 167 del 20 luglio 1998; Visto il decreto ministeriale del 31 luglio 1998 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 7 agosto 1998; Udito il parere n. 45/2000 del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza dalla sezione consultiva per gli atti normativi del 20 marzo 2000; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota n. 10794 del 27 marzo 2000); Adotta il seguente regolamento: Definizioni 1. Nel presente regolamento si intendono per: a) testo unico: decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 "Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52"; b) decreto euro: decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 "Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale a norma dell', comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433"; c) Ministro: Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; d) Ministero: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; e) "società di gestione accentrata": le società di gestione aventi sede legale in Italia ovvero nell'Unione europea che svolgono in via prevalente o esclusiva servizi di gestione accentrata di strumenti finanziari; f) "società di gestione accentrata dei titoli di Stato": la società di gestione accentrata individuata in base al presente regolamento; g) "capitale": l'ammontare del capitale sociale della società di gestione accentrata interamente versato ed esistente; h) "sistemi": i sistemi di gestione accentrata di strumenti finanziari; i) "emittente": il Ministero; j) "intermediari": i soggetti che possono essere intestatari di conti presso le società di gestione accentrata e tramite i quali possono essere effettuate le attività di trasferimento degli strumenti finanziari oggetto di gestione accentrata e di esercizio dei relativi diritti patrimoniali; k) "strumenti finanziari": gli strumenti finanziari previsti dall', comma 2, del testo unico; l) "titoli": ogni documento, certificato o scrittura, anche in forma dematerializzata, rappresentativo di diritti su strumenti finanziari; m) "coupon stripping": l'operazione di separazione delle componenti cedolari dal valore di rimborso del titolo.
Storico versioni

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urn:nir:ministero.tesoro.bilancio.e.programmazione.economica:decreto:2000-04-17;143#art-1

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