Art. 5
Immissione nei sistemi di titoli non dematerializzati
In vigore dal 21 giu 2000
1. Gli intermediari di cui all'articolo 30 del decreto euro continuano a ritirare i titoli al portatore e nominativi, appartenenti a prestiti vigenti, secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 31 luglio 1998 citato nelle premesse, che venissero presentati presso i loro sportelli dai possessori per la dematerializzazione. Gli intermediari stessi provvedono:
a) alla trasformazione dei titoli stessi in iscrizioni contabili, inoltrandone le distinte alla società di gestione accentrata dei titoli di Stato per l'immissione nella gestione accentrata;
b) all'invio dei titoli medesimi, unitamente alle distinte, alla Banca d'Italia, che previo accertamento della legittimità, procederà ad annullarli e ad inviarli al Ministero e a trasmettere le relative informazioni alla società di gestione accentrata dei titoli di Stato.
2. A seguito delle procedure di dematerializzazione di cui al precedente comma, la società di gestione accentrata dei titoli di Stato invia le informazioni sulle movimentazioni effettuate nel corso della giornata al Ministero e alla Banca d'Italia che, entro il giorno lavorativo successivo, verificano che il saldo dei conti accesi presso la società di gestione accentrata dei titoli di Stato coincida con la quantità emessa di ciascun titolo di Stato, tenendo eventualmente conto di acquisti sul mercato e della residua circolazione di titoli non dematerializzati.
3. Le eventuali differenze riscontrate in sede di verifica di cui al comma 2 sono comunicate dal Ministero, d'intesa con la Banca d'Italia, alla società di gestione accentrata dei titoli di Stato che provvede tempestivamente ai riscontri di competenza e alle opportune rettifiche.
Storico versioni
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